Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l’esecuzione degli interventi di restauro e degli altri interventi conservativi (artt. 31, 35, 36, 37 e 38 del D. Lgs 42/04 e s.m.i. – Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Il contributo dello Stato alla spesa sostenuta da privati o da enti costituisce uno strumento di ausilio alla tutela dei beni culturali, nel caso di interventi avviati volontariamente.

L’articolo 38 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede, quale contropartita all’erogazione del contributo, l’obbligo di rendere accessibili al pubblico i beni restaurati a carico parziale o totale dello Stato.

I privati o gli enti beneficiari dei contributi devono stipulare con il Ministero una convenzione per la pubblica accessibilità, nella quale vengono indicate le modalità di visita e le parti dell’immobile accessibili al pubblico.

Obiettivo della norma è, da una parte, contribuire in modo più capillare alla conservazione del patrimonio nel territorio, dall’altra rendere il patrimonio fruibile e promuoverne la conoscenza più diffusa.

Ultimo aggiornamento

26 Luglio 2022, 18:30

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