Funzioni

 

Tutela

Il Segretariato regionale esplica le proprie attività nell’ambito della tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici, che costituiscono il nostro patrimonio culturale, secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in conformità con l’articolo 9 della Costituzione (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”).

La tutela è ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del nostro patrimonio culturale, affinché possa essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivi. “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura” (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 1, comma 2).

L’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, ha parzialmente ridisegnato l’organizzazione dell’allora MiBACT, oggi MiC, istituendo la Commissione regionale per il patrimonio culturale e nuove procedure per l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Le attività del Segretariato regionale sono normate dall’art. 40 del DPCM del 2 dicembre 2019 n.169. Nel dettaglio:

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2019, n. 169

Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. (20G00006) (GU Serie Generale n.16 del 21-01-2020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2020

 

Art. 40

Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

  1. I Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle direzioni generali centrali, il coordinamento dell’attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresì stipulano accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.
  2. Il Segretario regionale, in particolare:
  3. a) convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all’articolo 47; ai sensi dell’articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa, d’ufficio o su richiesta del Segretario generale o del Direttore generale centrale competente o su segnalazione delle altre amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero;
  4. b) riferisce al Segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all’andamento delle attività degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio della Regione, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi;
  5. c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all’articolo 37 del medesimo Codice;
  6. d) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle Soprintendenze destinatarie, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all’articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla Regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore generale medesimo, comunica alla Regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 62, comma 3, del Codice;
  7. e) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più Soprintendenze;
  8. f) stipula l’intesa con la Regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
  9. g) propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, la stipulazione delle intese di cui all’articolo 143, comma 2, del Codice;
  10. h) sottopone al direttore generale competente la proposta da inoltrare al Ministro per l’approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
  11. i) istruisce per la Commissione regionale per il patrimonio culturale la documentazione relativa alle proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero;
  12. l) stipula, previa istruttoria della Soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l’accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell’articolo 38 del Codice;
  13. m) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento o il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all’esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
  14. n) predispone, d’intesa con le Regioni, i programmi e i piani finalizzati all’attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e con la Direzione generale Creatività contemporanea;
  15. o) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza, nonché per l’acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di competenza degli altri uffici periferici di cui all’articolo 39; assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli atti di gara per l’acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a centrali di committenza comuni e l’integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti;
  16. p) coadiuva gli altri uffici territoriali nella programmazione degli interventi da finanziare mediante ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle linee guida applicative del Codice dei contratti pubblici;
  17. q) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul rispettivo territorio e, per i profili di competenza, delle direzioni generali Organizzazione e Bilancio; cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;
  18. r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali interessati, l’attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali;
  19. s) favorisce la conoscenza, l’implementazione e l’attuazione a livello periferico delle politiche turistiche definite a livello centrale; svolge altresì attività di audit territoriale e locale utile ad aggiornare le strategie nazionali e migliorare le politiche;
  20. t) favorisce, in stretto raccordo con la Direzione generale Turismo e con la Direzione regionale Musei, con riferimento al territorio regionale di competenza, iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica nel territorio regionale; coadiuva la Direzione generale Turismo nell’elaborazione di iniziative per la promozione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica;
  21. u) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell’istruttoria di cui all’articolo 13, comma 2, lettera h);
  22. v) stipula, su proposta del soprintendente di settore, gli accordi di cui al comma 14 dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell’ambito della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico;
  23. z) può proporre l’avocazione degli atti di competenza dei soprintendenti ai competenti Direttori generali centrali.
  24. 3. L’incarico di Segretario regionale per i beni e le attività culturali e per il turismo è conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Segretario generale.
  25. 4. I Segretariati regionali costituiscono centri di costo del Segretariato generale da cui dipendono contabilmente; per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale, dipendono dalla Direzione generale Organizzazione.
  26. 5. I Segretariati regionali per i beni e le attività culturali e per il turismo, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono diciassette e hanno sede nella città capoluogo di regione, ad esclusione della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta

 

Ultimo aggiornamento

14 Febbraio 2022, 17:07

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