Paesaggio

IL PAESAGGIO

Introduzione

Con il termine “Paesaggio” si fa riferimento ad una realtà caratterizzata dalla stretta interazione tra elementi naturali ed elementi antropici. Secondo quanto sancito dalla Convenzione Europea del Paesaggio del  2000, il concetto di  Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (Art. 1, c. a); occorre pertanto  “riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità” (art. 5)

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004), con il dettato dell’articolo 131, contribuisce a delineare il concetto di Paesaggio definendolo “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” che costituiscono la “rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali“. Ne consegue la necessità di tutelare il Paesaggio al fine di “riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.”

Brisighella foto di Nicola Bisi

Brisighella foto di Nicola Bisi

 

Evoluzione del concetto di Paesaggio nella normativa

Il concetto di tutela del Paesaggio fu introdotto nell’ordinamento Italiano dall’articolo 9 della Costituzione, che recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione“.

Ad eccezione di alcuni atti pionieristici, quali la promulgazione della Legge 411 del 1905 “Per la conservazione della Pineta di Ravenna” (di fatto la prima tutela paesaggistica ante litteram d’Italia che poneva alla base della tutela gli importanti valori storici legati al sito), l’Italia prerepubblicana, con la Legge 778 del 1922 e, più avanti, con la Legge 1497 del 1939, poneva al centro delle azioni di tutela le cosiddette “bellezze naturali”, concetto piuttosto vago, ma comunque riconducibile ad aspetti percettivi, che ha trovato una più compiuta e puntuale definizione solo negli anni ottanta, con la Legge 431/1985. È infatti alla c.d. “Legge Galasso” del 1985 che si deve un primo superamento della visione prettamente estetica del territorio e l’approdo al più esteso concetto di “beni ambientali”. A coste, laghi, corsi d’acqua, foreste, boschi, montagne, vulcani. etc.., fu così finalmente riconosciuto un valore essenziale, di per sé stesso meritevole di tutela.

Nel 2000, la Convenzione Europea del Paesaggio ha segnato un passo decisivo nell’evoluzione del concetto di Paesaggio, ora finalmente inteso quale “componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità“.

Da tutte queste premesse, nel 2004, è scaturito il D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, che, recependo e ampliando i contenuti del D.lgs. n.490/99 – Testo unico in materia di beni culturali e ambientali, intende il Paesaggio quale bene culturale e, come tale, lo considera meritevole di tutela e valorizzazione. La parte terza del Codice ricomprende tra i “beni paesaggistici” sia i beni sottoposti a tutela ai sensi dalla legge n.1497/1939, sia le aree protette ope legis individuate dalla Legge Galasso del 1985.

 

Ultimo aggiornamento

17 Giugno 2022, 12:08

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