Corepacu
Commissione regionale per il patrimonio culturale
La Commissione regionale per il patrimonio culturale (art. 47 DPCM n. 169/2019) è organo collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l’attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l’integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione complessiva del patrimonio culturale, svolge un’azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione.
La Commissione è presieduta dal Segretario regionale, che la convoca anche in via telematica ed è composta dai soprintendenti di settore, inclusi i dirigenti degli istituti di cui all’articolo 33, comma 2, lettera a), e dal direttore regionale Musei operanti nel territorio della Regione. Tale composizione è integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici.
La Commissione svolge i seguenti compiti:
- verifica la sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 12 del Codice;
- dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l’interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell’articolo 13 del Codice;
- detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’articolo 45 del Codice;
- autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l’autorizzazione è rilasciata dal competente soprintendente, che informa contestualmente il Segretario regionale;
- autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
- richiede alle commissioni regionali di cui all’articolo 137 del Codice, anche su iniziativa della competente Soprintendenze di settore, l’adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 138 del Codice;
- adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell’articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141 del medesimo Codice;
- provvede, anche d’intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice;
- esprime l’assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 44 del Codice;
- esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero.
Funzioni di garanzia
La Commissione svolge altresì le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. A tal fine, la Commissione può riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell’atto, che è trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell’atto entro tre giorni dalla ricezione dell’atto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l’atto si intende confermato.
Ultimo aggiornamento
26 Luglio 2022, 18:35