Istituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna

Data:
22 Ottobre 2025

La Commissione regionale per il patrimonio culturale (articolo 21, DPCM numero 57/2024) è organo collegiale a competenza intersettoriale; coordina e armonizza l’attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l’integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione complessiva del patrimonio culturale, svolge un’azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione.

La Commissione è presieduta dal Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio della città metropolitana di Bologna, che la convoca anche in via telematica ed è composta dai soprintendenti di settore e dal direttore regionale Musei nazionali operante nel territorio della Regione. Tale composizione è integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici.

Compiti della Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna

La Commissione svolge i seguenti compiti:

  • verifica la sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 12 del Codice;
  • dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l’interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell’articolo 13 del Codice;
  • detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’articolo 45 del Codice;
  • autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l’autorizzazione è rilasciata dal competente soprintendente.
  • autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
  • richiede alle commissioni regionali di cui all’articolo 137 del Codice, anche su iniziativa della competente Soprintendenze di settore, l’adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 138 del Codice;
  • adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell’articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141 del medesimo Codice;
  • provvede, anche d’intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice;
  • esprime l’assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 44 del Codice;
  • esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero.

Funzioni di garanzia

La Commissione svolge, altresì, le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. A tal fine, la Commissione può riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli uffici periferici del Ministero, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell’atto, che è trasmesso in via telematica dai competenti uffici periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell’atto entro tre giorni dalla ricezione dell’atto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l’atto si intende confermato.

Decreto di istituzione CoRePaCu Emilia-Romagna e successive modifiche

La Commissione regionale del Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna è stata nuovamente istituita il 7 ottobre 2025 con decreto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna, ai sensi del D.P.C.M. n. 57/2025.

Decreto istitutivo_CoRePaCu_ n. 1 del 7 ottobre 2025

La Commissione regionale del patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna è stata istituita il 7 agosto 2015 con decreto n. 10 del Segretario Regionale, ai sensi del D.P.C.M. 171/2014.

Decreto istitutivo CoRePaCu n. 10 del 7 agosto 2015

 

Ultimo aggiornamento

22 Ottobre 2025, 10:14

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